La nuova legge elettorale torna al centro del confronto parlamentare. Giovedì 1° ottobre 2026, l’Aula della Camera ha esaminato cinque questioni pregiudiziali di costituzionalità riferite alla proposta di legge C. 2822-B, già approvata da Montecitorio e successivamente modificata dal Senato. I testi erano stati presentati, rispettivamente, da Riccardo Magi, Simona Bonafè e altri deputati, Alfonso Colucci e altri, Filiberto Zaratti e altri e Maria Elena Boschi e altri. L’Aula li ha respinti con un’unica votazione a scrutinio segreto e l’iter della riforma può quindi proseguire.
Il termine può sembrare tecnico, ma il meccanismo è abbastanza semplice. Il Regolamento della Camera definisce questione pregiudiziale la richiesta con cui si sostiene che un determinato argomento non debba essere discusso. Quando la pregiudiziale è motivata da presunti contrasti con la Costituzione, il Parlamento viene chiamato a decidere, prima di entrare nel merito del provvedimento, se esistano ragioni sufficienti per fermarne l’esame. Se la pregiudiziale viene approvata, il procedimento sul testo si arresta; se viene respinta, come avvenuto oggi, la discussione prosegue.
Non si tratta quindi di una sentenza sulla costituzionalità della legge. Il voto parlamentare non sostituisce il giudizio della Corte costituzionale, che eventualmente può intervenire secondo le procedure previste dall’ordinamento. La votazione sulle pregiudiziali serve piuttosto a decidere se, secondo la maggioranza dell’Assemblea, le obiezioni sollevate siano tali da impedire fin dall’inizio la prosecuzione dell’esame.
Per capire le contestazioni bisogna partire dal contenuto della riforma. Il sistema previsto rimane prevalentemente proporzionale, ma introduce un premio di governabilità: 70 seggi alla Camera e 35 al Senato possono essere attribuiti alla lista o coalizione che arrivi prima in entrambe le Camere e raggiunga almeno il 42% dei voti validi sia alla Camera sia al Senato. Se queste condizioni non vengono rispettate, i seggi vengono distribuiti proporzionalmente. È inoltre previsto un limite massimo al numero complessivo di parlamentari ottenibili attraverso il meccanismo premiale. Camera
Il testo modificato dal Senato ha inoltre introdotto la possibilità di esprimere fino a tre preferenze per i candidati non capolista, rispettando l’alternanza di genere in caso di preferenze multiple. Il capolista rimane invece collocato in una posizione distinta rispetto agli altri candidati. Un’altra disposizione impone alle liste o alle coalizioni di indicare la stessa persona come proposta per l’incarico di Presidente del Consiglio, precisando però espressamente che restano ferme le prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica e il principio del libero mandato parlamentare previsto dall’articolo 67 della Costituzione.
Le cinque pregiudiziali non sono identiche, ma ruotano attorno ad alcuni temi comuni. I proponenti contestano, con argomenti diversi, il rapporto tra premio di maggioranza e principio di rappresentanza, il peso attribuito alla coalizione vincente, il sistema dei capilista, le pluricandidature e l’indicazione preventiva della persona proposta per Palazzo Chigi. Nelle precedenti fasi dell’esame parlamentare erano già stati richiamati, tra gli altri, gli articoli 1, 3, 48, 56, 57, 67, 92 e 94 della Costituzione. Si tratta delle disposizioni relative alla sovranità popolare, all’eguaglianza del voto, alla composizione delle Camere, al mandato parlamentare, alla nomina del Presidente del Consiglio e al rapporto fiduciario tra Governo e Parlamento. Documenti Camera
Una delle questioni più delicate riguarda proprio il premio di governabilità. Chi critica il sistema sostiene che l’attribuzione di un numero fisso di seggi a una coalizione che abbia raggiunto il 42% possa produrre uno scarto rilevante tra percentuale di voti ottenuti e rappresentanza parlamentare. I sostenitori della riforma, al contrario, presentano il premio come uno strumento destinato a favorire la formazione di maggioranze parlamentari più stabili, sottolineando la presenza di una soglia minima, del tetto massimo ai seggi e del requisito secondo cui la stessa coalizione deve prevalere in entrambe le Camere. Sono quindi due valutazioni politiche e costituzionali differenti sul punto di equilibrio tra rappresentatività e governabilità.
Altro tema discusso è l’obbligo per le forze politiche di indicare la persona che intendono proporre per l’incarico di Presidente del Consiglio. Le critiche sostengono che una previsione di questo genere possa incidere indirettamente sul ruolo attribuito dall’articolo 92 della Costituzione al Capo dello Stato, che nomina il Presidente del Consiglio e, su sua proposta, i ministri. Il testo approvato dal Senato contiene però una clausola esplicita secondo cui restano salve le prerogative del Presidente della Repubblica. È proprio su come interpretare il rapporto tra indicazione elettorale e poteri costituzionali del Quirinale che si concentra una parte del confronto.
Riccardo Magi, illustrando la propria pregiudiziale in Aula, ha sostenuto che l’indicazione del candidato premier rischierebbe di produrre un vincolo incompatibile con il ruolo costituzionale del Presidente della Repubblica. È la posizione espressa dal proponente della pregiudiziale; la maggioranza parlamentare, respingendo i documenti presentati, non ha condiviso la richiesta di interrompere l’esame della legge.
Con la bocciatura delle cinque pregiudiziali la legge non è stata dichiarata costituzionale, così come non sarebbe stata dichiarata incostituzionale se la votazione avesse avuto esito opposto. È semplicemente caduto l’ostacolo parlamentare preliminare che avrebbe impedito di procedere. La Camera può quindi continuare l’esame del testo modificato dal Senato.
Il passaggio è comunque politicamente significativo perché il voto si è svolto a scrutinio segreto, modalità che rende impossibile ricostruire il comportamento individuale dei parlamentari. I 229 voti contrari alle pregiudiziali e i 151 favorevoli mostrano che l’Aula ha scelto di consentire la prosecuzione dell’iter.
Il confronto vero, però, non si chiude qui. Restano al centro della discussione la soglia del 42%, il premio di 70 deputati e 35 senatori, il sistema delle preferenze, il ruolo dei capilista e l’indicazione del candidato alla Presidenza del Consiglio. Sono questi gli elementi sui quali maggioranza e opposizioni stanno offrendo letture differenti e sui quali si misurerà la fase successiva dell’esame parlamentare.