• STORIA

I trattati di Roma: l’inizio comunitario (1954-1958)

“Europa in pillole”, rubrica a cura del Prof. Franco Peretti

La breve vicenda dell’U.E.O.

Agli Stati Uniti il fallimento della Comunità Europea di Difesa (CED) non piace, perché vedono in questa bocciatura, voluta dal Parlamento francese, un evento idoneo a generare, in tempo di guerra fredda, instabilità in Europa da un punto di vista militare. La diplomazia americana però riesce, lavorando su più fronti, a generare le premesse per rimettere in azione, con le dovute ed opportune modifiche, un organismo in grado di colmare il vuoto lasciato dal mancato decollo della CED. Il Regno Unito (Gran Bretagna) da sempre legato agli Usa, riprende e porta avanti un progetto, non proprio nuovo, di organizzazione europea, che diventa operativo qualche settimana dopo la caduta della CED. Il 23 ottobre 1954 a Parigi nasce l’Unione Europea Occidentale (UEO) con la partecipazione di Francia, Germania, Regno Unito, Belgio, Paesi Bassi, Italia e Lussemburgo. Il progetto, che viene accolto in termini positivi, anche oltre Atlantico, presenta alcuni aspetti, che sotto il profilo della storia europea, meritano di essere sottolineati. In primo luogo vi è un coinvolgimento più stretto del Regno Unito nelle questioni dell’Europa continentale: il Regno Unito negli anni immediatamente successivi alla seconda guerra mondiale, ha dimostrato un sostanziale distacco dai problemi degli stati europei, impegnato a gestire le problematiche e le difficoltà causate dai territori legati alla corona britannica, considerando tra l’altro marginali i rapporti con l’Europa. In secondo luogo la Germania di Adenauer può riprendere, forte anche dei progressi economici in breve tempo ottenuti, la riorganizzazione militare, come del resto vuole l’amministrazione americana. La Francia infine vede garantita la sua posizione di prestigio nel contesto delle nazioni europee. Per inciso si deve sottolineare il ruolo marginale in questa fase dell’Italia. Questo per due motivi, uno formale, l’altro sostanziale. Quello formale: vi è una giustificazione, in quanto in questo periodo il governo di Mario Scelba è impegnato a risolvere le questioni legate al confine orientale, quello dei territori di Trieste. E’ in corso infatti una serrata trattativa con la Jugoslavia di Tito per chiudere aspetti legati agli accordi di pace postbellica. Da un punto di vista sostanziale bisogna però dire che i governanti italiani del periodo postdegasperiano sono poco sensibili alle proposte di impostazioni comunitarie. In Italia resta punto di riferimento per gli ideali comunitari solo Altiero Spinelli.

Mario Scelba (Wikipedia)

Dalle proposte di Messina al convegno di Venezia

Nei giorni 1 e 2 giugno del 1955, circa un anno dopo quindi dagli accordi che hanno prodotto l’ UEO, a Messina, città scelta dal siciliano Mario Scelba, in questo periodo presidente del consiglio dei ministri italiano, si tiene un incontro dei titolari del dicastero degli esteri dei sei paesi aderenti alla CECA. Per l’Italia partecipa il ministro Martino. L’obiettivo della riunione è quello di rilanciare il processo di integrazione degli stati, che partecipano al convegno. Sono condivisi e quindi sostenuti due scopi: il primo, creare un’unione economica all’interno del territorio comunitario, il secondo, impostare una nuova istituzione comune per tutta la problematica dell’energia nucleare. Da un punto di vista storico va rimarcato che il secondo punto è fortemente voluto dal francese Jean Monnet, che preside l’ Alta Autorità della CECA. Dopo l’appuntamento di Messina, molti incontri tecnici sono organizzati per la preparazione di testi legislativi da approvare e trasformare in trattati. Una ulteriore riunione interministeriale per rendere concrete e formali le proposte ha luogo ancora una volta in Italia, a Venezia, il 29 e 30 maggio 1956. All’attenzione dei ministri degli esteri dei sei paesi, che compongono la CECA, viene presentato per la discussione il rapporto Spaak, il quale prevede la creazione di un mercato comune per garantire la circolazione dei fattori della produzione (lavoro, capitali, merci e servizi) e prevede altresì la collaborazione in materia di energia atomica. Come appare chiaro il rapporto Spaak richiama, sviluppa e trasforma in articolato quanto era stato nelle linee generali approvato a Messina e rielaborato con molte riunioni tecniche nel mese di aprile 1956.

La firma storica a Roma

Il 25 marzo 1957 rappresenta la data storica della firma di due trattati. In questo giorno a Roma sono sottoscritti i due citati documenti. Il primo è il trattato istitutivo della Comunità Economica Europea (CEE). Il secondo è il trattato della Comunità Europea per l’energia atomica (CEEA/EURATOM). Sottoscritti nella capitale d’Italia dai rappresentanti dei governi nazionali, i trattati vengono sottoposti alla ratifica dei rispettivi Parlamenti, che procedono senza indugi ad approvarli con ampie maggioranze. Di conseguenza entrano in vigore a partire dal 1 gennaio 1958.

Firma dei trattati di Roma – 1957 (Wikipedia)

Il trattato CEE

Il trattato della Comunità Economica Europea, (la cui denominazione abbreviata, CEE, resterà scritta in questo modo fino al tratta di Maastricht, del 1992, quando diventerà CE perché non sarà solo comunità economica, ma anche politica), sostanzialmente contiene tre elementi programmatici:

  1. La creazione dell’unione doganale con la progressiva eliminazione dei dazi doganali, con l’inizio di una politica comune nei confronti degli stati fuori dalla Comunità e con l’impostazione di una nuova tariffa doganale unica da applicare nei rapporti commerciali con gli stati terzi.
  2. L’impostazione dell’unione economica, creando e garantendo la libera circolazione dei cittadini, dei capitali e dei servizi, impostando una politica comune per l’attività agricola e per i trasporti, predisponendo iniziative per l’armonizzazione delle politiche economiche.
  3. Una predisposizione di nuove risorse, puntando per la realizzazione di tali progetti sulla valorizzazione delle regioni sottosviluppate e delle forze lavoro inutilizzate.

Gli obiettivi, in base a quanto indicato dal trattato CEE, devono essere raggiunti gradualmente; tre sono le fasi previste, ogni fase ha una durata quadriennale. Alla fine di ogni ciclo è anche stabilito un monitoraggio per verificare se i processi avanzano in base ai tempi assegnati e se c’è corrispondenza tra gli obiettivi programmati ed i risultati raggiunti. Va segnalato anche che, per una completa e corretta valutazione del trattato, dopo il periodo transitorio, quando cioè il percorso per la realizzazione del mercato comune è completato, le decisioni della CEE, che nel periodo transitorio sono sempre prese all’unanimità, verranno prese a maggioranza. Non tutti gli stati avranno voti con lo stesso peso. Il voto di Francia, Germania ed Italia varrà quattro punti ciascuno, quello di Belgio e Paesi Bassi due punti, un solo punto è assegnato al voto del Lussemburgo.

Il secondo trattato, quello dell’Euratom

L’obiettivo di questo secondo trattato, voluto in modo particolare da Monnet, è quello di coordinare e sviluppare le politiche culturali e l’attività commerciale nel settore dell’energia nucleare. Si tratta nella fattispecie di un trattato che indica solo intenti e principi perché tutta la parte operativa è rimandata a tempi successivi con provvedimenti da definire.

Paul-Henri Spaak e Jean-Charles Snov et d’Oppuers alla firma del trattato che istituisce la Comunità per l’energia atomica (EURATOM) 25.03.1957 (www.europarl.europa.eu)

Gli organi operativi previsti nei trattati

Con una convenzione, sottoscritta a parte, sono definiti gli organi di governo delle due istituzione:

  • Un consiglio dei ministri, formato dai rappresentanti dei sei paesi con separate funzioni per la CEE, l’EURATOM e la CECA.
  • Tre organismi esecutivi con composizioni diverse. Per la CEE una commissione composta da nove membri, per l’ EURATOM un organismo esecutivo formato da cinque membri. Per la CECA invece è prevista una struttura di cinque membri, denominata Alta Autorità.
  • Un’ Assemblea comune composta da 142 parlamentari eletti dai Parlamenti nazionali. Tale assemblea ha competenze sulle tre comunità, con funzione specifica di controllo. L’Assemblea infatti con il voto favorevole di due terzi dei suoi componenti, ha la possibilità di censurare le decisioni assunte dagli organismi delle singole Comunità.
  • Una Corte di Giustizia, struttura unica per le tre Comunità, con il compito specifico di dirimere le controversie relative ai Trattati.

Con la sottoscrizione a Roma dei due trattati e della convenzione viene garantito l’avvio ed il funzionamento delle Comunità. Questo però non significa che siano eliminati i problemi.

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Franco Peretti

Professore ed esperto di diritto europeo

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