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La legge Jervolino-Vassalli sullo spaccio, la situazione 30 anni dopo

ROMA. Da tre decenni il Testo unico sulle droghe (legge Jervolino-Vassalli) è la causa principale di ingresso nelle carceri. Se nel mondo la media degli arresti per reati connessi alle droghe è intorno al 20%, in Italia siamo stabili al 30%. Un fenomeno che incide sul sovraffollamento delle carceri al punto che “senza gli arresti dovuti al proibizionismo il sistema penitenziario italiano rientrerebbe nella legalità costituzionale“. Lo sostiene il X Libro Bianco sulle droghe promosso dalla Società della Ragione insieme a Forum Droghe, Antigone, CGIL, CNCA e Associazione Luca Coscioni e con l’adesione di altre organizzazioni. Intitolato “La guerra dei 30 anni“, il volume – presentato oggi alla Camera – passa in rassegna le politiche messe in atto in questo arco di tempo.

spaccio

E sfata alcuni luoghi comuni. Rivelando che ad esempio solo l’1.14% degli incidenti stradali avviene perché il guidatore è sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. La Iervolino-Vassalli stabiliva che l’uso personale di droga – sia “leggera” che “pesante” – fosse un illecito, ma prevedeva sanzioni soprattutto di tipo amministrativo: per la prima volta era previsto un avvertimento del prefetto, a cui seguivano dalla volta successiva provvedimenti (sempre del prefetto) come la sospensione della patente o del passaporto, per un massimo di tre mesi. Dopo le due volte entrava in gioco l’autorità giudiziaria, con una serie di sanzioni che arrivavano al massimo a tre mesi di carcere (fu la parte di norma abolita con il referendum del 1993). La produzione e lo spaccio invece erano sanzionate con pene diverse e si prevedeva la reclusione: ma i periodi variavano sia in base alla distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti, sia in base alla quantità coinvolta, se “modica” o più ingente. La distinzione tra “leggere” e “pesanti” era fatta in base ad apposite tabelle pubblicate dal ministero della Salute. Le pene previste per lo spaccio delle droghe leggere – diminuite nel caso della “lieve entità” – erano tra i due e i sei anni di carcere, più una multa. Per le droghe pesanti si andava invece dagli 8 ai 20 anni. Le misure alternative, anche terapeutiche, come l’affidamento in comunità, erano previste per le condanne fino a quattro anni.

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