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La scuola: didattica digitale integrata

Rinviando ad una prossima riflessione l’esame del quadro generale riferito all’avvio del prossimo anno scolastico (avvio comunque che, senza essere superficiali profeti di sventure, non si è presentato né facile né sereno) mi sembra opportuno fare qualche cenno sulle nuove linee-giuda del ministero dell’istruzione per quanto riguarda la didattica digitale integrata, che viene dai tecnici indicata con una sigla, che con tempestività deve diventare familiare per tutti: DDI.

Un po’ di storia contemporanea

Nell’anno scolastico ormai terminato si è sperimentato in modo massiccio un nuovo tipo di attività didattica, quella chiamata a distanza, perché si svolgeva non in classe, ma al domicilio degli studenti. Come in altre circostanze si è avuto modo di osservare, si è trattato di una metodologia sostanzialmente nuova, che ha suscitato valutazioni positive, poche per la verità, e valutazioni negative, queste assai numerose e pesanti.

Da un punto di vista generale è opportuno ribadire che di fronte a situazioni di emergenza tutto ciò che viene usato per affrontare l’emergenza merita di essere preso in considerazione ed apprezzato. Certo è che superata la fase dell’emergenza, non è utile tenere in essere tutti i metodi impiegati, vanno salvati quelli che possono essere applicati anche nel periodo post emergenziale. Il ministero, proprio in base a queste considerazioni, ha emanato delle linee guida, inserite in un documento dal titolo “Didattica Digitale Integrata”.

didattica scuola

Le linee generali del documento

Il recente documento, risale infatti al mese di agosto, si articola in una decina di paragrafi e mette in evidenza come deve essere impostata la didattica digitale integrata. Innanzi tutto viene ribadito un concetto già espresso in termini analogamente chiari in altri precedenti testi ministeriali: questo tipo di didattica non rappresenta l’attività principale dell’insegnamento. Le lezioni devono sostanzialmente essere frontali e devono essere sviluppate in classe, perché il momento educativo ha una dimensione sociale, che non può essere trascurata.

Quindi la DDI ha un carattere di complementarietà: non sostituisce la lezione frontale, ma la integra. Non solo, anche quando, per esigenza superiore ed urgente l’attività in classe dovesse essere sospesa, l’organizzazione della didattica digitale sarà impostata, tenendo conto delle problematiche, che si sono riscontrate durante il passato anno scolastico. In particolare il rapporto scuola-famiglia sarà molto più stretto e puntuale, perché un elemento negativo della precedente esperienza è stato proprio quello collegato al disagio che si è creato nelle famiglie degli studenti in seguito al mancato coordinamento tempestivo le due istituzioni.

In secondo luogo è precisato in modo categorico che, se per problemi gravi, l’attività didattica digitale fosse l’unica applicabile, deve essere impostata una somministrazione che tenga conto dell’età degli allievi e di conseguenza sono stabiliti criteri organizzativi sia per le scuole dell’infanzia, sia per le scuole del primo ciclo sia per le scuole secondarie di primo e secondo grado.

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In terzo luogo le linee-guida fanno una sottolineatura significativa: il collegio docenti di ogni classe è chiamato a fissare criteri e modalità per provvedere all’erogazione della DDI, collegandola con la progettazione dell’attività scolastica in presenza al fine di garantire omogeneità all’azione formativa. Non è questa un’osservazione banale. È infatti importante che le due fasi, quella in presenza e quella a distanza, siano connesse tra di loro per la continuità logica dei contenuti inseriti nel piano formativo.

In questo contesto va posta anche la dovuta attenzione per gli alunni più fragili”, come vengono definiti gli allievi con qualche difficoltà. È proprio partendo da loro che deve essere costruito tutto il lavoro didattico compresa la didattica digitale. Per questi alunni inoltre la progettazione della DDI deve essere impostata dialogando con le strutture esterne alla scuola chiamate a svolgere compiti integrativi e complementari: il loro coinvolgimento serve perché contribuisce a garantire un risultato il più efficace possibile. Dell’attività educativa.

In quarto luogo si deve tenere in considerazione un’esigenza, che per certi versi nel passato era di minor consistenza, perché, svolgendosi tutta l’attività didattica all’interno delle strutture istituzionali, alle famiglie toccava il compito di garantire la presenza dell’allievo nella scuola. Con l’attività di DDI parte del lavoro si svolge a casa e di conseguenza tutto questo comporta per certi aspetti anche una riorganizzazione familiare, che diventa tanto più consistente quanto più bassa è l’età degli allievi.

Nasce pertanto non solo la necessità di un puntuale dialogo tra scuola e famiglia, perché questo rapporto già esiste anche con l’attività didattica in presenza, ma anche la necessità, che diventa esigenza imprescindibile, della corretta e tempestiva informazione sugli orari della somministrazione della DDI. Non è infatti pensabile che le informazioni della scuola alle famiglie siano date all’ultimo momento. Tutto deve essere progettato e programmato nei tempi ragionevoli con orari ben definiti.

Valutazione dei lavori degli studenti

Nel documento ministeriale un paragrafo è anche dedicato alla valutazione da impostare sul lavoro digitale dell’allievo. Poiché infatti la DDI rappresenta una sostanziale novità didattica, vengono ribaditi come applicabili i criteri generali usati per l’attività in presenza, invitando dunque i docenti a non valutare il singolo risultato, ma ad esaminare l’intero processo, in quanto è necessario vedere la qualità dei percorsi attivati, la disponibilità ad apprendere, l’impegno nel lavoro di gruppo, la responsabilità personale e sociale. In parole semplici il percorso valutativo dell’insegnante deve tenere conto di tutti quegli elementi, dei quali lo stesso docente tiene conto nel processo di valutazione per l’attività in presenza.

Prof. Franco Peretti
Esperto di metodologie formative

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Franco Peretti

Professore ed esperto di diritto europeo

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