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Lavoratori fragili e smart working: Ora la legge 133 del 24/9 è in GU, i riferimenti

In tantissimi ci avevano chiesto nei giorni scorsi specifiche aggiuntive circa la legge 133 del 24 settembre 2021 di conversione del Decreto legge n°111, che prevede la proroga dello smart working per i lavoratori fragili fino al 31 dicembre 2021 e l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero.

I Problemi che erano sorti dopo la bella notizia dataci in anteprima dal Dott Francesco Provinciali nascevano dal fatto che tardasse la pubblicazione della legge in Gazzetta ufficiale. Molti lavoratori infatti ci chiedevano riferimenti e link da poter presentare oggettivamente ai propri datori di lavoro. Avevamo infatti pubblicato un link contenete la pagina degli atti del Senato della Repubblica che comprendevano la fonte normativa richiesta.

Lavoratori fragili e smart working: dopo le risposte ai dubbi la pubblicazione in GU

Mentre tanti altri ci avevano chiesto, attraverso la sezione commenti del sito, anche specifiche precise relative ai singoli casi, chiaro che per queste non ci è stato possibile rispondere in quanto ogni persona ha un proprio vissuto ed i singoli casi vanno valutati con i sindacati ed i patronati del territorio.

Il rischio reale è di dare informazioni non precise e confondere ancor più l’utente. Lo stesso Provinciali aveva precisato nel suo articolo di risposta ai dubbi: “ La valutazione dei singoli casi ai fini della certificazione di fragilità e di inidoneità temporanea è sempre posta in capo alle autorità sanitarie. Occorre una valutazione clinica caso per caso”

Nella sera di ieri sera è stato proprio il Dott Provinciali ad aggiornarci sulle novità: ora le legge è in Gazzetta ufficiale. Nello specifico “Gazzetta Ufficiale 235 del 1° ottobre 2021”

Lavoratori fragili, ora la legge sullo smart working è in GU 235 del 1 ottobre 2021

Cosa cambia ora? Lo ribadiamo: “ Per i Lavoratori fragili vi è estensione fino al 31 dicembre 2021 dell’equiparazione dell’assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, con esclusione dal periodo di comporto, la possibilità di ricorrere al lavoro in modalità agile, anche attraverso la destinazione a diversi compiti e mansioni secondo le previsioni dei rispettivi CCNL”

Un vero e proprio successo anche per Provinciali, che attraverso la diffusione dei suoi elaborati presso i nostri portali  ha portato avanti senza remore, in questi mesi, questa lunga battaglia nei confronti dei diritti dei più fragili. Ricordiamo infatti che fino a poco tempo fa non era nota la sorte di questi lavoratori fragili post 31 ottobre 2021.

Nella speranza che questo sia solo il primo step nella lotta contro la violazione dei diritti per i lavoratori maggiormente bisognosi, un grazie al Dott Provinciali per averci creduto fino in fondo ed aver tenuto i riflettori accesi fino all’esito positivo raggiunto.

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Erica Venditti

Erica Venditti, classe 1981, dal 2015 giornalista pubblicista. Dall'aprile 2012 ho conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Ricerca Sociale Comparata presso l’Università degli studi di Torino. Sono cofondatrice del sito internet www.pensionipertutti.it sul quale mi occupo quotidianamente di previdenza.

4 risposte a “Lavoratori fragili e smart working: Ora la legge 133 del 24/9 è in GU, i riferimenti”

  1. Urge completare quanto fatto fin qui a beneficio dei lavoratori fragili, prevedendo espressamente la fruizione della didattica a distanza per i figli dei soggetti fragili in età scolare (ancor più se non vaccinabili). Viceversa, la tutela della salute degli estremamente vulnerabili, può essere messa a rischio o vanificata dalla frequenza scolastica (in presenza) dei figli.
    Saluti.

  2. Buongiorno, chiedo per piacere chiarimenti a Voi che siete sempre molto gentili ed informati.
    Sono impiegato in un’industria metalmeccanica. Essendo considerato “lavoratore fragile” , da marzo 2020 (da 410 gg lavorativi) sono in isolamento precauzionale domiciliare equiparato a ricovero ospedaliero.
    L’azienda mi ha detto che la retribuzione del mese di ottobre sarà pari a zero in quanto negli ultimi 3 anni avrei superato i giorni massimi di malattia indennizzabili (548 gg). E’ stata un’amara sorpresa perchè ero convinto che i giorni di isolamento, non rientrando nel periodo di comporto, venissero retribuiti fino alla fine dello stato di emrgenza 31/12/2021.
    Secondo Voi è corretta l’interpretazione dell’Azienda? Potete gentilmente darmi chiarimenti?
    Vi ringrazio anticipatamente,
    Giuseppe

    • Ci siamo interfacciati per lei con il Dott Provinciali che ci ha così risposto: ” Penso che i gg di assenza per salute dei fragili purché con codice nosologico Q07 e quindi cin certificato di inidoneità temporanea fino al termine dello Stato di emergenza non vadano computati nel periodo di comporto. Credo anche che sia opportuno esporre il caso ad un sindacato di categoria”. Saluti, Erica

  3. Grazie molte per il Vostro interessamento.
    Ho già provato a rivolgermi ai sindacati, ma le risposte che ho avuto sono state un po’ generiche, non mi sono sembrati molto aggiornati su questa situazione particolare. Speravo di poter riportare a loro qualche Vostra indicazione.
    Proverò comunque a ricontattarli.
    Ancora grazie, un cordiale saluto.

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